Divieto di fumo

Divieto di fumo a scuola

In tutti i locali chiusi e in tutti i luoghi all’aperto rientranti nelle pertinenze della scuola.

Descrizione

Si comunica che, a seguito del Decreto – legge del 12 settembre 2013, n. 104 art. 4 (Tutela della salute nelle scuole), è assolutamente vietato fumare sigarette tradizionali e sigarette elettroniche in tutti i locali chiusi e in tutti i luoghi all’aperto rientranti nelle pertinenze della scuola, compreso il porticato, il cortile antistante la scuola, l’area verde retrostante la scuola, i campi sportivi all’aperto e ogni altro luogo interno alle recinzioni di tutte le sedi dell’istituto.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 189 della Legge 311/2004 ancora vigente, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 27,50 euro a 275,00 euro; in caso di perpetrata violazione del suddetto divieto ad opera di personale della scuola, saranno presi appositi provvedimenti disciplinari.

Per ulteriore chiarezza viene indicato il dettato normativo:

  • Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole)
    All’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 Tutela della salute dei non fumatori.
    È inserito il seguente: “I – bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree
    all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.”
    E’ vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche
    statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l’impiego e i centri di formazione professionale.
    Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.
    I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, allo Stato di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento dell’attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall’uso di sigarette elettroniche,
    nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo.

Allegati

Ulteriori informazioni

Riferimenti normativi
  • Decreto Legge del 12 settembre 2013, n. 104 art. 4 (Tutela della salute nelle scuole)
  • Art. 189 della Legge 311/2004

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