Normativa sulla richiesta di permesso orario

L’art. 16 del CCNL 2006-09 ancora in vigore dispone che il dipendente può usufruire dei permessi brevi per esigenze personali che richiedono di assentarsi dal luogo di lavoro.

È previsto, in particolare, che compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore.

I permessi danno la possibilità al lavoratore di assentarsi dal lavoro per brevi periodi giornalieri per “esigenze personali” adottando così una flessibilizzazione dell’orario di lavoro, di portata indubbiamente limitata, la cui realizzazione è affidata all’iniziativa del dipendente.

Freccia Le esigenze personali

Le esigenze personali del lavoratore previste dall’art. 16 possono identificarsi con tutte quelle situazioni configurabili come meritevoli di apprezzamento e di tutela secondo il comune consenso, in quanto attengono al benessere, allo sviluppo ed al progresso dell’impiegato inteso come membro di una famiglia o anche come persona singola.

Freccia Documentazione o certificazione delle esigenze personali a supporto

Il Contratto non ha individuato, in via preventiva ed espressa, nessuna specifica esigenza o ragione giustificativa per la concessione del beneficio. Neppure viene richiesta, a tal fine, l’esibizione di una particolare documentazione giustificativa.
Pertanto, le esigenze del lavoratore non devono essere documentate o certificate.

Freccia Personale docente

Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione e la loro attribuzione è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio, anche dietro corresponsione di ore eccedenti (è esclusa però la nomina di un supplente dalle graduatorie di istituto per la sostituzione del personale fruitore del permesso).
Il limite annuale massimo dei permessi che possono essere richiesti e di conseguenza concessi, per anno scolastico, non può superare l’orario settimanale di insegnamento:

  • il docente di scuola di I e II grado con orario completo non potrà superare le 18 ore di permesso in un anno scolastico;
  • il docente di scuola primaria con orario completo non potrà superare le 24 ore di permesso in un anno scolastico;
  • il docente di scuola dell’infanzia con orario completo non potrà superare le 25 ore di permesso in un anno scolastico.

I permessi devono avere una durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero e in ogni caso non possono superare le due ore.
Esempi: se un docente che il martedì ha 5 ore di lezione può al massimo richiedere 2 ore di permesso, mentre con una sola ora di lezione giornaliera non è possibile richiedere il permesso.

Freccia Personale ATA

Il limite annuale massimo dei permessi che possono essere richiesti e di conseguenza concessi, per anno scolastico, non può superare le 36 ore.
La durata del permesso non può superare la metà dell’orario giornaliero ovvero 3 ore.


Il dipendente, sia docente che ATA, è tenuto a recuperare le ore non lavorate.

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