Congedo parentale

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Cosa è previsto per il personale della scuola

Dal 2025 in poi, per il settore scuola, si hanno tre possibili casistiche di retribuzione del congedo parentale per i primi 9 mesi:

Freccia Congedo di maternità o di paternità concluso entro il 31/12/2023

Il congedo parentale, per entrambi i genitori, è così retribuito:

  • primi 30 giorni retribuiti al 100% fino ai 12 anni del bambino come previsto dal CCNL Scuola;
  • per i restanti 8 mesi la retribuzione è al 30% fino ai 12 anni del bambino.

In questo caso resta invariato il trattamento economico previsto dal CCNL Scuola per il primo mese (100%) e quello previsto dal T.U. sulla maternità e paternità per i mesi successivi (30%).
Il congedo di maternità o di paternità si è concluso prima delle modifiche introdotte dalle leggi di bilancio per il 2024 e per il 2025.

Freccia Congedo di maternità o di paternità concluso successivamente al 31/12/2023 ed entro il 31/12/2024 (previsione della legge di bilancio per il 2024)

Il congedo parentale, per entrambi i genitori, è così retribuito:

  • primi 30 giorni retribuiti al 100% fino ai 12 anni del bambino come previsto dal CCNL Scuola;
  • 1 mese retribuito all’80% (se non già utilizzato nel 2024) solo se fruito entro i 6 anni del bambino (se fruito dai 7 ai 12 anni è, invece, retribuito al 30%);
  • per i restanti 7 mesi la retribuzione è al 30% fino ai 12 anni del bambino.

In questo caso resta invariato il trattamento economico previsto dal CCNL Scuola per il primo mese (100%) mentre si ha la retribuzione solo del secondo mese all’80% perché il congedo di maternità o di paternità è terminato dopo il 31/12/2023 ma entro il 2024. Si rientra nel beneficio introdotto dalla legge di bilancio per il 2024 come confermato dalla legge di bilancio del 2025.
Attenzione: la retribuzione del secondo mese all’80% vale anche se questo è fruito nel 2025 o successivamente al 2025 (la misura è, infatti, a regime, per cui il diritto acquisito è spendibile sempre).

Freccia Congedo di maternità o di paternità concluso successivamente al 31/12/2024 (previsione della legge di bilancio per il 2025)

Il congedo parentale, per entrambi i genitori, è così retribuito:

  • primi 30 giorni retribuiti al 100% fino ai 12 anni del bambino come previsto dal CCNL Scuola;
  • 2 mesi retribuiti all’80% solo se fruiti entro i 6 anni del bambino (se fruiti dai 7 ai 12 anni sono, invece, retribuiti al 30%);
  • per i restanti 6 mesi la retribuzione è al 30% fino ai 12 anni del bambino.

In questo caso resta invariato il trattamento economico previsto dal CCNL Scuola per il primo mese (100%) mentre la retribuzione all’80% sia del secondo che del terzo mese è garantita dalla legge di bilancio per il 2025. La misura è a regime per tutti coloro che hanno terminato o termineranno il congedo di maternità o di paternità successivamente al 31/12/2024.

La scuola, al fine di predisporre la corretta retribuzione del congedo parentale per i primi 9 mesi, deve avere ben presente la data di termine del congedo di maternità o di paternità del dipendente richiedente il congedo.

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