CPIA LODI

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Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti

Autocertificazioni

In osservanza dell’articolo 15 della legge 183/2011, le Pubbliche Amministrazioni e i Gestori di pubblici servizi non possono più richiedere né accettare dai privati certificati prodotti da altri uffici pubblici.

Le autocertificazioni di suddividono in:

  • dichiarazioni sostitutive di certificazione (articolo 46 del D.P.R. 445/2000)
  • dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (articolo 47 del D.P.R. 445/2000)
  • Con la dichiarazione sostitutiva di certificazione si possono dichiarare una serie di stati, qualità personali e fatti, espressamente previsti dalla legge, in sostituzione delle normali certificazioni.
  • Con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà si possono dichiarare stati, qualità personali e fatti, anche relativi ad altri soggetti, di cui l’interessato è a diretta conoscenza (fatte salve le eccezioni espressamente previste dalle legge) e che non rientrano tra quelli oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione (elencati nell’articolo 46 del D.P.R. 445/2000).

È importante ricordare che l’interessato è personalmente responsabile di ciò che dichiara: nel caso in cui l’Amministrazione abbia un fondato dubbio sulla veridicità di quanto dichiarato, è tenuta ad effettuare idonei controlli e ad adottare gli eventuali provvedimenti.
 
In allegato sono disponibili i moduli:


spilloMisure organizzative

  • Gli uffici preposti provvederanno ad acquisire nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000 le autocertificazioni e le dichiarazione sostitutive di atto notorio al momento della presentazione delle istanze
  • Gli uffici preposti provvederanno a richiedere d’ufficio all’Amministrazione certificante per le pratiche in cui è necessario verificare l’esattezza dell’autocertificazione (esempio: ricostruzione carriera, riscatti ai fini della pensione,ecc.) entro 30 giorni dalla presentazione dell’autocertificazione
  • Gli uffici provvederanno ad effettuare controlli a campione sulle autocertificazioni presentate necessariamente su quelle che risultano non coerenti, mentre nella genericità dei casi sarà effettuato un controllo a campione su ogni tipologia di pratica (es. iscrizione alunni alle classe). Le pubbliche amministrazioni possono acquisire senza oneri le informazioni necessarie per effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e per l’acquisizione d’ufficio, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza
  • Gli uffici sono tenuti, in base ai doveri d’ufficio, a rispondere alle richieste di controllo entro 30 giorni