CPIA LODI

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Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti

Cosa c’è da sapere sul permesso breve

La normativa sul permesso breve è rimasta inalterata con il nuovo contratto scuola firmato ad aprile 2018.
Così recita l’art. 16 del CCNL del 29.11.2007:
“Compatibilmente con le esigenze di servizio, al personale con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato sono attribuiti per esigenze personali e a domanda brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero individuale di servizio e comunque per il personale docente fino ad un massimo di due ore.
Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione”
.


I permessi orari spettano a tutto il personale della scuola senza esclusione alcuna: docenti, educatori ed ATA di ogni ordine e grado assunti a tempo indeterminato e determinato (anche se per “supplenza breve” o “fino avente titolo”) compreso il personale in regime di part time.
I permessi danno la possibilità al lavoratore di assentarsi dal lavoro per brevi periodi giornalieri per “esigenze personali” che possono identificarsi con tutte quelle situazioni che attengono al benessere, allo sviluppo ed al progresso del lavoratore inteso come membro di una famiglia o anche come persona singola.


Per i docenti:

  • il limite annuale massimo dei permessi che possono essere richiesti e di conseguenza concessi, per anno scolastico, non può superare l’orario settimanale di insegnamento.
    I permessi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione, devono avere una durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero e in ogni caso non possono superare le due ore.

Per il personale ATA:

  • il limite annuale massimo dei permessi che possono essere richiesti e di conseguenza concessi, per anno scolastico, non può superare le 36 ore.
    La durata del permesso non può superare la metà dell’orario giornaliero ovvero 3 ore.

Le ore fruite si recuperano entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso; il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
Spetta al dirigente stabilire il recupero delle ore non lavorate in una o più soluzioni, con ordine di servizio scritto, entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso.