CPIA LODI

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Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti

Certificazioni & Decertificazioni

Le certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione ed i gestori di pubblici servizi, tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o da atto di notorietà.
I certificati eventualmente rilasciati dovranno riportare, a pena di nullità, la frase: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. (estratto dalla circ. MIURAOODRLO R.U. 448 del 19.01.2012)

Ciascun certificato emesso da una Pubblica Amministrazione è soggetto all’imposta di bollo di € 16,00. Pertanto le richieste di certificati presentate all’Istituto dovranno essere corredate da una marca da bollo di € 16,00 per ciascuna copia di certificato o per ciascun certificato.

L’esenzione da detta imposta di bollo potrà essere applicata solo se il certificato è destinato ad un uso previsto dalla Tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le richieste di certificati devono essere presentate alla Segreteria dell’Istituto, nell’orario di ricevimento, dal corsista, da un genitore per i minori, o da persona delegata.
In tal caso è necessario che il delegato sia provvisto di delega scritta e fotocopia dei due lati di un documento del delegante.

In allegato sono disponibili i seguenti moduli:


spilloLa normativa

L’articolo 15 della legge 183/2011, entrata in vigore il 1 gennaio 2012, ha apportato modifiche al DPR 445/2000, recante il TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Il Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione ha emanato la Direttiva 14 del 22/12/2011 circa gli adempimenti necessari.

Nello specifico è previsto che “Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori dei pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 (autocertificazioni)”.

Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
Pertanto, in osservanza della nuova norma, si rilasciano esclusivamente certificati in bollo validi ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati, sui quali è riportata la dicitura prevista per legge.

Le Pubbliche Amministrazioni ed i privati gestori di pubblici servizi non possono pertanto chiedere ai cittadini di consegnare certificati, che sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni in autocertificazione (articolo 15 della legge 183/2011). Eccezione è fatta per i certificati medici che non possono essere sostituiti dall’autocertificazione .

A tal fine è utile, quale promemoria, ricordare che rientrano fra:

  1. Pubblica Amministrazione: Scuole, Comuni, Province, Regioni, Inps, Asl, Motorizzazione, Questure, Prefetture, Agenzie delle Entrate, Pubblica Sicurezza, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizie locali e provinciali, Inpdap, Inail.
  2. Gestori di pubblici servizi: postali, telefonia, acqua, luce, gas, Equitalia, ecc.
  3. Soggetti privati: banche, notai, assicurazioni, ecc

Un’eccezione è costituita dai certificati da esibire alla Questura indicati dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 512 del 24.01.2012.
La suddetta circolare ricorda che rimane in vigore per i cittadini extracomunitari la previsione dell’art. 3 D.P.R. n.445/2000, il quale stabilisce che “i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero.”
La circolare del Ministero dell’interno n. 512, del 24 gennaio 2012, ha chiarito come, nei procedimenti amministrativi, debbano essere sempre utilizzate le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione qualora tale acquisizione sia desumibile dalle previsioni contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero o nel relativo regolamento di attuazione.
Tra gli esempi, legati a cittadini di Stati non appartenenti all’Unione, in cui le certificazioni devono essere rilasciate dalla Pubblica Amministrazione si ricorda, per opportuna conoscenza del personale in indirizzo, la certificazione attestante l’iscrizione ovvero la frequenza ad un corso di studio per il rinnovo del permesso di soggiorno per studio (articolo 39, comma 3 del novellato decreto legislativo 286/98 ed articolo 46 del novellato DPR 394/99).

La norma prevede che ciascun certificato emesso da una Pubblica Amministrazione sia soggetto all’imposta di bollo di € 16,00. Pertanto le richieste di certificati presentate all’Istituto dovranno essere corredate da una marca da bollo di € 16,00 per ciascuna copia di certificato o per ciascun certificato.

L’esenzione da detta imposta di bollo potrà essere applicata solo se il certificato è destinato ad un uso previsto dalla Tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le richieste di certificati devono essere presentate alla Segreteria dell’Istituto, nell’orario di ricevimento, dal corsista, da un genitore per i minori, o da persona delegata. In tal caso è necessario che il delegato sia provvisto di delega scritta e fotocopia dei due lati di un documento del delegante.

Sono in ESENZIONE, ai sensi dell’ Art. 11 della Tab. All.B del DPR 642/72, tutti gli:

  • Atti e documenti necessari per l’ammissione, frequenza ed esami nella scuola dell’obbligo ed in quella materna nonché negli asili nido; pagelle, attestati e diplomi rilasciati dalle scuole medesime.
  • Domande e documenti per il conseguimento di borse di studio e di presalari e relative quietanze nonché per ottenere l’esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche.
  • Istanze, dichiarazioni o atti equivalenti relativi alla dispensa, all’esonero o alla frequenza dell’insegnamento religioso.